22 Aprile 2013
© Tutti i diritti sono riservati www.mediaresenzaconfini.org Sistemi di composizione dei conflitti in Francia
Sistemi alternativi al processo
Avv. Carlo Alberto Calcagno
Sistemi di composizione dei conflitti in Francia 1. Cenni generali. I principi che valorizzano il consenso in Francia. 2. La conciliazione post rivoluzionaria. 3. Uno sguardo all’ordinamento giudiziario. 4. La conciliazione extragiudiziale. 5. La conciliazione giudiziale. 6. La conciliazione davanti al Tribunal d'Instance e dinanzi alla Juridiction de proximité. 7. La conciliazione davanti al Tribunal de commerce. 8. Conciliazione, mediazione e famiglia. 8.1 Il contesto di intervento della mediazione familiare e del mediatore familiare francese. Formazione. 8.2 Gli strumenti di negoziato in ambito familiare. 9. La conciliazione e la mediazione davanti al Conseil des Prud’hommes. 10. La médiation giudiziaria. 11. La médiation e la conciliation conventionnelle. 12. La procedura partecipativa. 13. La médiation pénale. 14. La conciliazione e la mediazione amministrativa. 15. L’arbitrato in Francia. 16. Altri strumenti di risoluzione amichevole delle controversie. 1. Cenni generali. I principi che valorizzano il consenso in Francia Unitamente all’Olanda e alla Danimarca, la Francia è patria della conciliazione preventiva moderna che si afferma come rimedio obbligatorio tra il XVII ed il XVIII secolo.
Attualmente esistono nel paese transalpino diverse norme che si preoccupano di sostenere e valorizzare la conciliazione1 e la mediazione2, anche se si può affermare che quest’ultima ha avuto fortuna più recente in relazione al fatto che in Francia vi è una mentalità centralista assai spiccata.
Da rimarcare è che nel paese esistono previsioni che richiedono alle parti lo sperimento obbligatorio di un tentativo di componimento amichevole3, anche se in genere sono correlate al processo e dunque ad una decisione del giudice4.
In campo extragiudiziario viene fatto salvo il principio volontaristico, anche se di recente ed in via sperimentale si è introdotta la necessità di una mediazione preventiva5, qualora si invochi la revisione delle modalità per l'esercizio della potestà dei genitori o del contributo al mantenimento e all'educazione del bambino6.
Gli strumenti di negoziato coprono il settore civile, commerciale, familiare, del lavoro, penale e amministrativo.
Da ultimo si è introdotto un nuovo strumento di risoluzione amichevole delle controversie, la procedura partecipativa7 che può essere utilizzata dalle parti assistite da avvocato.
In generale possiamo poi affermare che il Nuovo codice di procedura civile pone gli strumenti di risoluzione amichevole praticamente sullo stesso piano e a servizio delle parti di un litigio.
Si stabilisce, infatti, nel libro V che “Le parti di una controversia possono, di propria iniziativa e alle condizioni stabilite nel presente libro, cercare di risolvere amichevolmente con l'assistenza di un mediatore, di un conciliatore di giustizia o come parte di un processo partecipativo, dei loro avvocati”8.
Vi è poi da considerare attentamente una definizione presente nella legge sull’organizzazione giudiziaria9 che si può considerare a buon diritto la pietra d’angolo del negoziato in diversi ambiti e per diversi strumenti (mediazione giudiziaria, conciliazione e mediazione convenzionale e mediazione amministrativa): “qualsiasi procedimento strutturato, indipendentemente dal nome, con il quale due o più parti tentano di raggiungere un accordo sulle loro differenze attraverso la composizione amichevole con l'assistenza di un terzo, il mediatore scelto dalle parti o designato, con il loro accordo, dal giudice adito”10.
Ma vanno riportati anche alcuni principi codicistici che in qualche modo danno rilievo preminente alla volontà delle parti.
Mi riferisco ad esempio all’art. 1 del Nuovo codice di procedura civile in virtù del quale le parti sino alla sentenza hanno diritto di interrompere il giudizio o all’art. 57-1 che ha previsto dal 2005 la possibilità che il giudice agisca come amichevole compositore o che venga limitato il dibattito ad una certa qualificazione dei fatti ed a determinati punti di diritto11, al fatto che se la legge non dispone l’obbligatorietà della rappresentanza, le parti possono difendersi da sole (art. 18), al principio per cui le parti possono d’accordo ritenere competente un giudice che per valore non lo è e addirittura in tal caso convenire l’inappellabilità della sentenza (art. 41), alla norma per cui le difese nel merito possono essere svolte in ogni caso (art. 72) e infine al dovere del giudice di ogni stato e grado di tentare la conciliazione (art. 21)12.
Un altro principio del codice di rito che interviene a sostegno della volontà delle parti è dettato in materia di arbitrato internazionale (art. 1505 n. 4): è previsto che chi voglia utilizzare un tribunale arbitrale possa ricorrere al giudice d’appoggio (le juge d'appui) quando vi sia un rischio di diniego di giustizia, ossia quando ad esempio l’altra parte si rifiuti di nominare un arbitro e la parte che invece ha nominato il proprio non possa liberamente adire il suo giudice nazionale o quello della controparte13.
Si aggiunga poi che la transazione in Francia può essere dotata dal 1998 di efficacia esecutiva dal Presidente del Tribunale14.
Anche il Codice Civile è stato riformato nel 2008 con prescrizioni che favoriscono l’incontro e l’accordo delle parti.
La norma civilistica dispone che la conciliazione sia obbligatoria in caso di separazione e divorzio15.
Si prevede che la prescrizione resti sospesa a partire dal giorno, successivo al verificarsi della controversia, in cui le parti decidono di ricorrere alla mediazione o alla conciliazione o in mancanza di un accordo scritto dalla prima seduta di mediazione o di conciliazione16.
La prescrizione è peraltro sospesa anche dalla conclusione di una convenzione di procedura partecipata17 e ricomincia a decorrere dalla conclusione del contratto18.
L’art. 2239 C.c. stabilisce poi che la prescrizione ricominci a decorrere per un periodo non inferiore a sei mesi dal giorno in cui una parte o le parti o il mediatore o il conciliatore dichiarano che la mediazione o conciliazione è terminata.
Anche in campo amministrativo e dal 201119 vi è una norma analoga: la mediazione sospende la prescrizione – ove non si tratti di questioni transfrontaliere20 - dal giorno successivo al verificarsi di una controversia, se le parti convengono di partecipare ad una procedura o, in mancanza di accordo scritto, dal primo incontro21. La sospensione del termine di prescrizione non può superare un periodo di sei mesi22. I termini di prescrizione riprendono a correre per un periodo non inferiore a sei mesi dalla data in cui almeno una delle parti o il mediatore dichiara che la mediazione è terminata23.
Se da una parte lo Stato valorizza dunque la volontà dei litiganti da altro lato cerca, ad ogni livello, di moralizzare i cittadini: ad esempio l’art. 32-1 C.p.c. prevede che “Colui che adisce la giustizia in modo dilatorio o abusivo può essere condannato a una multa civile fino a 3.000 euro, fatti salvi eventuali danni che potrebbero essere rivendicati”.
Se questo è il principio in uno dei paesi che costituiscono un faro luminoso per la cultura giuridica in Europa dall’epoca dei Carolingi, non deve sorprendere che anche il nostro legislatore abbia intrapreso questa strada prima con la novella dell’art. 91 C.p.c. e poi con l’art. 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (censurato però di riflesso da ultimo dalla Consulta24).
2. La conciliazione post rivoluzionaria Unitamente all’arbitrato25 abbiamo in Francia due mezzi principali di risoluzione delle controversie: la conciliation e la médiation che sono strumenti diversi, seppure aventi la stessa finalità di ricercare una definizione consensuale della lite.
Nel 2010 è stato peraltro introdotto dal Codice civile un altro strumento alternativo, ossia la procedura partecipativa26 che è entrata in vigore il 1° settembre del 2011: ne parleremo diffusamente in seguito.
La conciliation attuale ha carattere istituzionale e radici molto antiche.
Nel XIV secolo sulla falsa riga dei Difensori di città, esistevano gli Uditori del Cancelletto (Auditeurs du Chastelet)27 che giudicarono a Parigi sino al XVII secolo le cause lievi, senza apparati, senza istruzione scritta e senza spese28.
Il primo Editto che li riguarda è stato emanato nel 131129 dal Filippo IV il Bello: ad esso seguono ben nove provvedimenti nell’arco dei secoli XV e XVI 30.
Nel XVII secolo Luigi XIII con l’Ordonnance des Norables31, stabilisce che questa magistratura giudichi senza appello le controversie riguardanti le persone povere (mercenari, servi, ancelle).
Nel 1742 Voltaire segnalò ai Francesi il tentativo di conciliazione olandese con una celebre lettera32.
In seguito il Duca di Rohan-Chabot installò nelle sue terre di Bretagna un tribunale di conciliazione33.
E l’Assemblea Costituente francese si ispirò al tentativo olandese e danese con i Titoli III e X del decreto del 16-24 agosto 179034.
Dalla Francia il preliminare di conciliazione si propagò in tutta Europa35: durante gli anni della Repubblica furono create dalle 3000 alle 4000 giudicature36.
La conciliazione preventiva francese (detta però all’epoca mediatiòn37) veniva svolta dal giudice di pace e dall’ufficio di pace.
Ogni giudice di pace38 era assistito da due assessori39 ed aveva una propria circoscrizione.
Il tentativo di conciliazione doveva effettuarsi obbligatoriamente per tutte le materie eccedenti la sua competenza, diversamente non si poteva adire il tribunale civile distrettuale40.
Erano esentati da essa solo gli affari concernenti la nazione, i comuni, l’ordine pubblico, il commercio e la tutela degli incapaci41.
Del tentativo tra parti appartenenti a circoscrizioni diverse si occupava un ufficio di pace (bureau de paix) nominato dal Consiglio comunale in ogni città che fosse sede di tribunale42.
Più tardi anche il conciliatore italiano del 1865 verrà nominato dal re che sceglierà appunto da una terna proposta dal Consiglio comunale; il collegamento tra il conciliatore ed il popolo lo ritroviamo del resto anche in Norvegia, in Danimarca ed in America nello stesso periodo. Stesso collegamento avevano avuto in precedenza i Difensori di città, gli Scabini ed i Baiuli43.
L’ufficio di pace (bureau de paix) era formato da sei membri, di cui due giuristi, si occupava anche di patrocinare i poveri e di risolvere i loro affari44.
Chi voleva andare in appello, sia contro le sentenze del giudice di pace sia contro quelle del tribunale distrettuale, doveva produrre idonea certificazione dell’Ufficio distrettuale che attestasse l’infruttuosità del tentativo45.
Gli appelli infondati comportavano comunque il pagamento di un’ammenda e così la mancata presentazione al tentativo, se la sentenza fosse stata riparata46.
La citazione davanti all’ufficio di pace interrompeva la prescrizione47.
Con la legge 11 settembre 1790 si stabilì in aggiunta che gli impresari dei lavori pubblici dovessero espletare il tentativo obbligatorio davanti al Sotto-prefetto, prima di andare in giudizio.
Il 26 ottobre 179048 furono poi dettate le regole processuali per la procedura di conciliazione, ma erano assai farraginose, tanto che una legge49 impose presto agli avvocati di tornare alle regole della famosa Ordonnance di Luigi XIV del 1667 ed i successivi regolamenti (che mantenne peraltro vigore sino al 1867)50.
La costituzione francese del 13 settembre 1791 prescrisse vari principi in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie tra cui quello della conciliazione obbligatoria.
Richiamiamo qui al proposito un estratto del Capitolo V “Del Potere Giudiziario”.
“5. Il diritto dei cittadini di chiudere in via definitiva le loro contestazioni per la via dell’arbitrato, non può ricevere alcun attentato mediante gli atti del Potere legislativo.
6. I tribunali ordinari non possono ammettere alcuna azione in sede civile, se non sia data loro la prova che le parti sono comparse, o che l’attore ha citato la parte avversa davanti a dei mediatori per pervenire ad una conciliazione.
7. Vi saranno uno o più giudici di pace nei cantoni e nelle città. Il loro numero sarà determinato dal Potere legislativo”.
Di fronte a questa normativa primaria la Cassazione francese stabilì che la nullità da mancanza di tentativo fosse conoscibile anche d’ufficio in ogni stato del processo.
Nel 1792 in Francia il tentativo divenne obbligatorio anche nel pubblico impiego.
Non fa cenno invece direttamente alla conciliazione obbligatoria la costituzione del 24 giugno 1793:
“Art. 86 – Non si può attentare in nessun modo al diritto che hanno i cittadini di fare decidere le loro liti da arbitri di loro scelta.
Art. 87 – La decisione di questi arbitri è definitiva, se i cittadini non si sono riservato il diritto di reclamare.
Art. 88 – Vi sono dei giudici di pace eletti dai cittadini dei circondari determinati dalla Legge.
Art. 89 – Essi conciliano e giudicano senza spese.
Art. 90 – Il loro numero e la loro competenza sono regolati dal Corpo legislativo.
Art. 91 – Vi sono degli arbitri pubblici eletti dalle Assemblee elettorali.
Art. 92 – Il loro numero e le loro giurisdizioni sono fissate dal Corpo legislativo.
Art. 93 – Essi prendono conoscenza delle contestazioni che non sono state determinate definitivamente dagli arbitri privati o dai giudici di pace.
Art. 94 – Deliberando in pubblico:
– opinano ad alta voce;
– deliberano in ultima istanza, su difese verbali, o su semplice memoriale, senza procedure e senza spese;
– motivano le loro decisioni.
Art. 95 – I giudici di pace e gli arbitri pubblici sono eletti ogni anno”51.
Non si può fare a meno di notare che la distinzione tra arbitri privati e pubblici sta alla base dell’organizzazione giudiziaria ateniese che distingueva appunto tra Dieteti pubblici e privati.
I principi costituzionalizzati nel 1791 vengono inseriti anche dalla Costituzione del 5 Fruttidoro anno III (22 agosto 1795):
“Art. 210 – Non si può attentare in alcun modo al diritto di far decidere le controversie ad arbitri scelti dalle parti”.
“Art. 215 – Gli affari il cui giudizio non appartiene né ai giudici di pace né ai tribunali di commercio, sia in ultima istanza, sia con possibilità di appello, sono portati immediatamente davanti al giudice di pace e ai suoi assessori, per essere conciliati. – Se il giudice di pace non può conciliarli, li rinvia davanti al tribunale civile”52.
I principi costituzionali citati si ritrovano in seguito anche nella Costituzione della Repubblica Cispadana53 all’art. 230: “ |